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Il
regolamento |
Il
regolamento interno della Biblioteca Nazionale
attua una delle novità più importanti
introdotte dal D.PR.
417 del 5/7/95 (Regolamento recante norme
per le biblioteche pubbliche statali).
L'art. 26 della nuova normativa ha previsto
l'obbligo per ogni biblioteca pubblica
statale di "predisporre il proprio regolamento
interno", con la finalità di disciplinare
"il calendario e l'orario di apertura,
l'organizzazione dei servizi al pubblico
e le disposizioni idonee ad assicurare
il corretto funzionamento della biblioteca".
Dal confronto con il regolamento precedente,
risalente al 1967, si può cogliere in
questa disposizione uno degli elementi
che esprime meglio lo spirito che informa
il nuovo provvedimento, sollecitato dalla
necessità di favorire al massimo, all'interno
di un quadro generale meno rigidamente
precostituito, l'autonomia di istituzioni
con fisionomie differenti tra loro e migliorare,
rendendoli più trasparenti, i rapporti
con l'utenza.
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il testo del regolamento in formato
.RTF (50 kb)
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MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI,
LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA
BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" DI NAPOLI
Regolamento interno ai sensi dell'art. 26 D.PR. 417/95
TITOLO
1 - Definizione e compiti
ART.
1 La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, dipendente
dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per
i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria, è biblioteca
pubblica statale. Alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III perviene
la sezione staccata, sita in Vico Donnaromita 15, denominata Sezione
di Cultura Generale "Brancaccio", che si attiene al medesimo regolamento
salvo diverse provvisorie disposizioni comunicate ufficialmente al pubblico
a mezzo stampa.
ART.
2 In relazione alla sua fisionomia, alle collezioni e alle raccolte
possedute, alla sua posizione sul territorio, al rilievo acquisito e
riconosciuto sul piano nazionale ed internazionale la Biblioteca Nazionale
Vittorio Emanuele III di Napoli ha i seguenti compiti:
a) conserva, tutela, valorizza e promuove le proprie raccolte manoscritte
e a stampa, bibliografiche, documentarie, iconografiche;
b) promuove l'attività scientifica, filologica, codicologica, iconologica,
di concerto con organismi universitari e stranieri, attraverso la valorizzazione
del patrimonio bibliografico antico e raro, manoscritto e a stampa;
c) promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica, di concerto
con organismi universitari italiani e stranieri, nello studio, nella
conservazione e nella valorizzazione dei papiri ercolanesi, che costituiscono
prerogativa unica a livello mondiale, ed è membro ufficiale del CISPE
(Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi);
d) documenta la cultura nazionale e internazionale sul territorio anche
con riferimento alla cultura e alla storia del Mezzogiorno attraverso
le sue raccolte manoscritte e a stampa, bibliografiche, iconografiche,
documentarie e musicali;
e) riceve per diritto di stampa tutta la produzione editoriale tipografica
provinciale; acquisisce attraverso donazioni e attraverso i propri capitoli
di spesa la più qualificata e aggiornata produzione editoriale, nazionale
e straniera, in base alla specificità delle proprie raccolte storiche
e alle esigenze della propria utenza;
f) documenta il posseduto attraverso cataloghi a stampa e informatizzati;
g) gestisce il Polo informatizzato del Servizio Bibliotecario Nazionale,
curando il collegamento con l'Indice Nazionale di tutte le biblioteche
ad esso collegate in rete;
h) sperimenta ed attiva di concerto con 1'ICCU - Istituto Centrale per
il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche
- le procedure informatizzate per la gestione, la fruizione delle proprie
risorse bibliografiche e dei servizi;
i) promuove la lettura e la conoscenza delle sue risorse attraverso
tutte le possibili forme di promozione, didattica culturale e scientifica;
l) promuove la circolazione dell'informazione e dei documenti: 1) -
a livello locale attraverso le sue strutture e i suoi uffici; 2) - a
livello nazionale attraverso le reti informatizzate; 3) - a livello
internazionale attraverso la partecipazione a progetti europei di concerto
con 1'OPIB (Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche),
la partecipazione al CERL (Consortium of European Research Libraries),
la stipula di accordi e convenzioni con organismi internazionali, di
concerto con i competenti organi: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero degli Esteri, etc.
m) organizza mostre, congressi, convegni, giornate di studio, seminari
di alto livello scientifico, di concerto con istituti universitari e
culturali italiani e stranieri;
n) svolge attività didattiche per promuovere la conoscenza del posseduto
e la metodologia della ricerca bibliografica;
o) svolge attività editoriale per la valorizzazione e la promozione
del posseduto; pubblica "I Quaderni della Biblioteca Nazionale di Napoli";
p) svolge interventi di restauro attraverso il proprio laboratorio di
concerto con 1'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (ICPL).
TITOLO
II - Calendario e orari
ART.
3 La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli è aperta
al pubblico durante tutto l'anno solare, tranne le domeniche e i giorni
festivi.
ART. 4 L'orario di apertura al pubblico è così articolato:
lunedì-venerdì: ore 9,00-19,45;
sabato: ore 9,00-13,30;
1-31 agosto: ore 9,00-13,30.
La Biblioteca potrà rimanere aperta al pubblico nelle giornate di sabato
pomeriggio, domenica e festivi per particolari iniziative culturali
o necessità operative su disposizioni del dirigente.
ART. 5 Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento,
nonché di prevenzione, conservazione o restauro, è disposta la chiusura
al pubblico per due settimane, nel corso dell'anno, programmate tenendo
conto del funzionamento delle altre strutture cittadine. In tale periodo,
che potrà variare ogni anno in relazione alle specifiche esigenze e
necessità del territorio, la Biblioteca assicura al pubblico ad orario
ridotto, i seguenti servizi: - URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico;
-Informazioni; - Consultazione cataloghi; -Prestito; - Riproduzioni.
ART. 6 Calendario di apertura ed orari dei servizi erogati sono
comunicati al Ministero - Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni
Culturali e l'Editoria - e portati a conoscenza del pubblico, anche
tramite gli organi d'informazione cittadina, stampa e televisione. Ogni
ufficio e sezione espone con evidenza gli orari di erogazione del servizio
pubblico.
ART. 7 Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del
servizio al pubblico sarà comunicata al Ministero - Ufficio Centrale
per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria - per la preventiva
autorizzazione, e portata tempestivamente a conoscenza del pubblico
attraverso i mezzi di informazione; solo in caso di grave urgente necessità,
il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà autorizzare la
chiusura della Biblioteca provvedendo immediatamente alla dovuta informazione
al Ministero e al pubblico.
ART. 8 Le operazioni di apertura e chiusura della Biblioteca
vengono effettuate da due addetti incaricati dalla direzione secondo
i turni prestabiliti dall'amministrazione. I due addetti effettuano
congiuntamente tutte le operazioni relative all'apertura e alla chiusura.
a) Tutte le operazioni devono essere effettuate in modo da garantire
la sicurezza dei locali e il patrimonio custodito. Gli addetti devono
accertarsi che tutti gli accessi alla Biblioteca siano sempre protetti
dai sistemi di sicurezza in uso, in particolare quelli dei locali in
cui è custodito il materiale di pregio.
b) Prima di procedere alla chiusura gli addetti devono controllare tutti
i locali e gli impianti della Biblioteca, per accertare che non sussistano
situazioni anomale o di pericolo: di tale adempimento va redatto l'apposito
verbale (mod. 15).
TITOLO
III - Accesso in Biblioteca
ART.
9 Per essere ammessi in Biblioteca è necessario:
a) avere sedici anni ed esibire a richiesta un documento di identità;
b) depositare libri riviste quotidiani pubblicazioni in genere, anche
su supporto non cartaceo;
c) ritirare la carta d'ingresso numerata.
ART. 9a Deroghe: I minori di sedici anni possono accedere
in gruppo se coordinati da insegnanti per visite guidate, previo accordo
con l'URP, da soli con richiesta scritta di un insegnante o comunque
accompagnati da un adulto che si fa garante del loro comportamento.
ART. 10 L'utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge
che regolano l'uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del presente
regolamento.
In particolare è rigorosamente vietato:
a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell'Istituto;
b) fare segni o scrivere anche a matita su libri e documenti della Biblioteca;
c) disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
d) fumare se non in locali destinati a tale uso;
e) accedere negli uffici e nei locali non aperti al pubblico;
f) accedere ai depositi ed ai magazzini librari, senza autorizzazione
dei capiservi zio, che può essere concessa per motivi di comprovata
eccezionalità;
g) adoperare telefoni portatili nelle sale di studio e di lettura.
ART.
11
È consentito introdurre in Biblioteca:
a) computer portatili, purché ad alimentazione autonoma;
b) macchine fotografiche, purché ad alimentazione autonoma e per gli
usi consentiti e autorizzati dai capiservizio, per dichiarati motivi
di studio, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative e fermo
restando quanto previsto dai vigenti tariffari.
ART. 12 Prima di uscire dalla Biblioteca l'utente deve riconsegnare
tutti i documenti ricevuti in lettura, la carta d'ingresso compilata
in tutte le sue parti, ed eventualmente i permessi di uscita dei libri
ricevuti in prestito. L'addetto alla porta è altresì autorizzato a controllare
borse, cartelle e portadocumenti del lettore che non siano stati depositati
all'ingresso. L'addetto alla porta è tenuto a verificare che i contenitori
di computer portatili, attrezzature fotografiche e similari non contengano
documenti o oggetti della Biblioteca.
ART. 13 Sanzioni: Il direttore può escludere dalla Biblioteca
per un periodo di tempo da sei mesi a due anni chi trasgredisce le norme
del presente regolamento o del D.P.R. 417/95, secondo le procedure previste
dall'art. 41 del succitato D.P.R. 417/95.
TITOLO
IV - Servizi al Pubblico
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Informazioni Bibliografiche
- Assistenza ai Cataloghi
ART. 14 Istituito dal 1996, l'URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico,
è stato abbinato all'Ufficio Informazioni Bibliografiche, per meglio
rispondere alle esigenze di informazione sui servizi e di orientamento
degli utenti. Fornisce informazioni di carattere generale sull'uso della
Biblioteca e dei suoi strumenti, in particolare sulle raccolte e i servizi
offerti dalla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli.
Fornisce assistenza ai lettori sulla consultazione degli schedari e
indirizza gli utenti nelle loro ricerche e nei loro studi. Dispone di
una linea telefonica utenti autonoma, ricevente per informazioni bibliografiche
sui documenti posseduti, con ricerche in tempo reale negli schedari
e online in Indice SBN. Accoglie richieste di visite guidate e ne organizza
il calendario curandone altresì lo svolgimento, calibrandolo opportunamente
sulla fascia di scolarizzazione. Evade richieste di informazioni inoltrate
via posta, fax, posta elettronica, fornendo risposte con tassa a carico
del destinatario, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 34 del
D.P.R. 417/95. Accoglie suggerimenti, richieste e segnalazioni di eventuali
disservizi da parte dell'utenza. Accoglie proposte di acquisto di libri
da registrare nell'apposito mod. 16, che sottopone periodicamente all'Ufficio
Acquisti. Organizza, di concerto con le sezioni interessate, che ne
cureranno lo svolgimento, visite specialistiche di studiosi e di gruppi
universitari.
ART. 15 Sono a carico dell'utente le spese sostenute dalla Biblioteca
per l'erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica,
che per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura comportino
costi aggiuntivi esterni o connessi all'utilizzo di nuove tecnologie
dell'informazione, secondo quanto previsto dalla L. 14/1/1993 n. 4 e
relativo regolamento di attuazione e tariffario.
TITOLO
V - Ufficio Distribuzione Centrale
ART.
16 Ogni documento desiderato in lettura va richiesto con la presentazione
del modulo fornito dalla Biblioteca; l'utente è tenuto a consegnare
la carta di ingresso debitamente compilata in tutte le sue parti alla
ricezione del documento. Nell'Ufficio Distribuzione Centrale è possibile
richiedere due opere per volta (per un massimo di quattro volumi). Terminata
la consultazione, che viene effettuata nel Salone di Lettura, i volumi
vengono riconsegnati presso gli sportelli dello stesso ufficio di Distribuzione
Centrale, e si ritira la carta di ingresso. E' possibile lasciare i
documenti riconsegnati in deposito presso lo sportello per i tre giorni
successivi. Per ottenere in lettura opere anteriori al 1800 è necessario
consegnare allo sportello un documento di identità. Il funzionario responsabile
della Distribuzione Centrale autorizza le richieste di fotocopie, secondo
le norme previste dal presente regolamento e dal D.P.R. 417/95.
ART 17 I documenti richiesti vengono prelevati ad orari prestabiliti
che sono segnalati su appositi cartelli. Le richieste vanno presentate
mezz'ora prima dell'orario di consegna dei testi.
I testi vengono consegnati alle ore: 9,30-10,30-11,30-12,30-13,30-15,00-16,00-17,00-18,00.
Per i magazzini dislocati in punti particolarmente lontani dallo sportello
la distribuzione viene effettuata alle ore: 10,30-11,30-12,30-13,30.
TITOLO VI - Sezione Manoscritti e Rari
ART.
18 La Sezione Manoscritti e Rari offre i sottoindicati servizi:
1. Consultazione opere manoscritte;
2. Consultazione carteggi;
3. Consultazione incunaboli;
4. Consultazione opere rare sec. XVI - XX;
5. Consultazione raccolte speciali;
6. Consultazione cartografia in originale;
7. Consultazione cartografia in riproduzione fotografica;
8. Consultazione legature di pregio;
9. Consultazione microfilm;
10. Consultazione archivi informatici;
11. Autorizzazione alla fotoriproduzione del materiale della sezione;
12. Autorizzazione alla fotoriproduzione per scopi editoriali;
13. Informazioni bibliografiche e assistenza al pubblico in sezione;
14. Visite guidate specialistiche con esposizione di materiale manoscritto
e raro, organizzate di concerto con l'URP.
ART. 19 La sezione Manoscritti e Rari studia ed attua procedure
informatizzate, di concerto con 1'ICCU, per la realizzazione di programmi
informatizzati, ipertestuali e multimediali per la valorizzazione, promozione
e studio dei manoscritti, dei rari e delle relative bíbliografie informatizzate,
nell'ambito di tutti i progetti ed i programmi realizzati di concerto
con l'ICCU: MANUS (catalogo informatico dei manoscritti in alfabeto
latino); BibMan (bibliografia corrente dei manoscritti in alfabeto latino
conservati nelle Biblioteche italiane); SBN Libro Antico.
ART. 20 La Sezione Manoscritti e Rari predispone e cura l'iter
procedurale per il prestito interbibliotecario di materiale manoscritto
e raro e di pregio e le relative assicurazioni nel rispetto della vigente
normativa. La sezione rendiconta direttamente la gestione dell'applicazione
della L. 14/1/93 n. 4 e regolamento di attuazione e tariffario.
ART. 21 La Sezione Manoscritti e Rari cura la redazione di cataloghi
per la partecipazione alla compilazione dell'IGI (Indice Generale degli
Incunaboli).
ART. 22 Nella sezione sono ammessi studiosi che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età previo accertamento dell'identità. Per la
consultazione dei manoscritti è richiesta la lettera di presentazione
di un docente universitario italiano o straniero o del responsabile
di un ente qualificato italiano o straniero che attesti la peculiarità
degli intenti culturali del richiedente. Il caposezione, delegato in
ciò dal direttore, autorizza la consultazione delle opere che riguardano
espressamente gli interessi dello studioso. Si accetta l'esplicita dichiarazione
sottoscritta direttamente dallo studioso, purché circoscritta a campi
di studio ben specificati, se lo studioso rientra in una delle seguenti
categorie ed è in grado di documentarle: a) rappresentante del Parlamento
italiano o di Stato estero o Comunità internazionale riconosciuta dal
Governo italiano; b) ambasciatori, consoli, addetti culturali accreditati
presso il Governo italiano; c) dirigenti o funzionari direttivi appartenenti
a Ministeri dello Stato e loro enti periferici; d) dirigenti e funzionari
direttivi di Regioni, Province e Comuni; e) prelati; f) docenti universitari
della qualifica di direttori di ricerca; g) professori di scuole secondarie
di ogni ordine, statali o equiparate; h) rappresentanti ufficiali di
istituti culturali italiani e stranieri, riconosciuti dal Ministero,
le cui finalità istituzionali comportino interessi e necessità di studio
correlati alle peculiarità delle collezioni manoscritte e rare.
ART. 23 II direttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità,
studiosi che non rientrino nelle categorie previste dal precedente articolo.
ART. 24 È istituito presso la Sezione Manoscritti e Rari il
registro di frequenza degli studiosi (mod. 18) come da art. 37 del D.PR.
417/95.
ART. 25 Le singole richieste vanno presentate dagli utenti su
appositi moduli (mod. 19 e 20) compilati chiaramente in tutte le loro
parti. Tali moduli sono consegnati insieme ad un documento d'identità
all'assistente di sala il quale ne trattiene una parte per tutto il
tempo in cui il materiale richiesto rimane in consultazione. Quando
il materiale richiesto viene consegnato all'utente, questi deve apporre,
per ricevuta, la propria firma sul registro del movimento (mod. 21).
ART. 26 Per ogni manoscritto, o riproduzione dello stesso, dato
in lettura, si devono riportare sull'apposito schedone (mod. 22) le
indicazioni ivi prescritte. Gli schedoni vanno ordinati secondo la collocazione
dei manoscritti e possono essere consultati dai lettori.
ART. 27 I manoscritti e i documenti rari e di pregio vengono
dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio e vengono
consultati nelle sale appositamente riservate sotto stretta sorveglianza
degli addetti. Ogni lettore può chiedere nell'arco della giornata un
numero illimitato di opere, fatte salve le esigenze di altri studiosi.
Lo studioso può chiedere la custodia in deposito di non più di due volumi
per un massimo di tre giorni.
ART. 28 II materiale manoscritto, raro o di pregio deve essere
consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne la salvaguardia.
In ogni caso l'utente deve effettuare la consultazione sui tavoli appositamente
riservati e riconsegnare all'assistente il documento avuto in lettura
ogni volta che si allontani dalla sala anche per breve tempo.
ART. 29 Le carte sciolte in originale sono considerate documento
compiuto e vengono date in lettura una per volta, fatta salva la possibilità
di prenotarne altre per un massimo di cinque, almeno 24 ore prima della
consegna.
ART.
30 Al fine di tutelare il patrimonio documentale, qualora la Biblioteca
disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto,
questa deve essere data in lettura in sostituzione dell'originale, a
meno che l'utente non dimostri la reale necessità di servirsi dell'originale
medesimo.
ART. 31 Per motivi di sicurezza e di tutela l'ammissione degli
studiosi è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili nelle
sale appositamente riservate.
ART. 32 Orario di servizio: la sezione effettua la distribuzione
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni. La consultazione è
consentita dalle ore 9,00 alle ore 19,30 ad eccezione che per le raccolte
di carte sciolte e per il materiale di particolare pregio, consultabili
fino alle ore 13,15.
ART. 33 Si fa divieto assoluto di accesso in sezione con valigie,
borse, portadocumenti ed altro materiale non inerente allo studio delle
opere.
TITOLO
VII - Officina dei Papiri
ART.
34 L'Officina dei Papiri custodisce, conserva e tutela i papiri
provenienti dalla Villa dei Papiri di Ercolano. Provvede di concerto
con il CISPE (Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi),
con istituti universitari italiani e stranieri allo svolgimento dei
papiri, al loro restauro, alla conservazione e alla consultazione. Concede
in lettura i papiri stessi, testi manoscritti e a stampa che abbiano
attinenza diretta con lo studio dei papiri. L'Officina offre assistenza
agli studiosi, fornendo informazioni bibliografiche e consulenza nell'uso
degli strumenti di lettura (microscopi etc.).
ART.
35
Per l'ammissione all'Officina dei Papiri si applicano le medesime norme
che regolano la consultazione dei manoscritti e rari (titolo VI del
presente regolamento). ART. 36 L'Officina dei Papiri offre consulenza
e assistenza alle visite specialistiche organizzate dal CISPE e da istituti
universitari italiani e stranieri. L'Officina dei Papiri, di concerto
con l'URP, organizza visite guidate a scolaresche, gruppi universitari,
o visitatori.
ART. 37 La consultazione da parte di studiosi è limitata ai
papiri già svolti e sistemati nelle apposite 'cornici'. La consultazione
è limitata ad una cornice e ad una cartella di disegni o di documenti
per volta, salvo diversa autorizzazione per comprovate esigenze di studio.
Non esistono limiti di richieste quotidiane per ciascun utente, ferma
restando la consultazione di una cornice e di una cartella per volta.
ART.
38
Per la riproduzione fotografica si applica quanto previsto dalla L.
14/1/93 n. 4 e relativo regolamento di attuazione e tariffario.
ART. 38a Orario al pubblico: tutti i giorni dalle ore
9,30 alle ore 13,30.
TITOLO
VIII - Sale di Consultazione
ART.
39 Le Sale di Consultazione sono articolate in:
a) Bibliografia;
b) Linguistica;
c) Storia;
d) Arte;
e) Opere in microfilm o CD-ROM.
ART 40 Sono ammessi studiosi, con i limiti di età previsti dal
presente regolamento, alla ricezione del libro previa consegna della
carta d'entrata interamente compilata, e del relativo modello fornito
in sala. Nelle ore antimeridiane le sale funzionano a scaffale aperto
sotto la sorveglianza degli addetti.
Orario al pubblico: ore 9,00-19,30.
ART. 41 II personale delle Sale di Consultazione fornisce informazioni
bibliografiche, assistenza agli utenti sull'uso degli schedari e dei
repertori, assistenza sulla consultazione di cataloghi e repertori informatizzati
o elettronici, autorizzazioni per fotocopie, fotografie, microfilm.
TITOLO
IX - Sezioni
ART. 42 La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli
per le sue dimensioni e la ricchezza del patrimonio è articolata in
sezioni, nelle quali è possibile la consegna in tempo reale delle opere
richieste, la loro consultazione in sede. In particolare tali servizi
sono offerti nelle seguenti sezioni con relativi orari al pubblico:
a) Sezione Lucchesi Palli (9,00-13,30). Per la consultazione dei manoscritti
e del materiale raro si applicano le stesse norme che regolano la Sezione
Manoscritti e Rari
b) Sezione Napoletana (9,00-19,30)
c) Sezione Periodici (9,00-19,30)
d) Sezione Moderna (9,00 -13,30)
e) Sezione Emeroteca (9,00-18,00)
f) Sezione Americana (9,00-18,00)
g) Archivio Storico (9,00-13,30).
Minimo di età consentita per l'accesso 18 anni. Il personale delle sezioni
fornisce informazioni bibliografiche, assistenza agli utenti sull'uso
degli schedari e dei repertori, assistenza sulla consultazione di cataloghi
e repertori informatizzati o elettronici, autorizzazioni per fotocopie,
fotografie, microfilm.
ART. 43 Per l'ammissione alle suddette sezioni valgono le stesse
norme relative alla distribuzione centrale. Le richieste vengono accettate
fino ad un'ora prima delle rispettive chiusure al pubblico.
TITOLO
X - Ufficio Beni Mobili
ART. 44 L'Ufficio Beni Mobili provvede alla inventariazione
di tutti i beni mobili, alla revisione periodica di essi, al controllo
dei loro posizionamenti topografici. Provvede, ove necessario, al trasferimento
dei beni mobili e alle conseguenti variazioni topografiche inventariali.
ART. 45 È fatto obbligo a tutti gli impiegati di segnalare preventivamente
all'Ufficio Beni Mobili qualsiasi variazione nella collocazione topografica
di beni mobili e nella loro assegnazione ai singoli uffici o sezioni.
TITOLO
XI - Riproduzioni
ART. 46 La riproduzione di documenti posseduti dalla Biblioteca
è un servizio erogato previa autorizzazione dei funzionari delegati
dal direttore su appositi moduli forniti dalla Biblioteca. Le spese
per l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente.
ART. 47 Sono di regola escluse dalle fotocopie le opere anteriori
al 1800; tale limite non si applica per le riproduzioni fotografiche.
L'autorizzazione è concessa a richiesta dell'interessato per motivi
di studio o a scopi commerciali, ove lo stato di conservazione dell'esemplare
lo consenta, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore
e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici ai quali il materiale
è sottoposto. Il pagamento del servizio avverrà con le modalità e le
tariffe previste dalla L. 14/1/93 n. 4 e relativi regolamenti di attuazione
e tariffario.
Sono esclusi dalla riproduzione a mezzo fotocopia:
a) opere anteriori al 1800;
b) opere di grande formato, antico o moderno, giornali rilegati di grande
formato;
c) tutte le opere il cui stato di conservazione trarrebbe irrecuperabile
nocumento dai processi xerografici.
I funzionari incaricati dal direttore del rilascio delle autorizzazioni
per le riproduzioni accerteranno lo stato di conservazione delle opere,
la compatibilità tra il tipo di riproduzione e il materiale trattato,
e che tutto il procedimento venga svolto con le dovute cautele.
ART. 48 La riproduzione di documenti da supporti non cartacei
attraverso stampati, la cui tipologia non è espressamente prevista,
viene offerta agli utenti con le stesse tariffe previste per le fotocopie
per il recupero delle spese in analogia ai servizi aggiuntivi previsti
dall'art. 61 del D.PR 417/95.
ART. 49 I servizi di riproduzione, ad eccezione delle fotocopie,
vengono effettuati a cura dell'interessato, previa autorizzazione dei
funzionari, nelle singole sezioni ove ha sede il documento da riprodurre,
secondo gli orari della sezione. L'alimentazione delle attrezzature
di riproduzione (batterie per lampade etc.) è a cura e carico dell'utente.
Le fotocopie vengono effettuate presso gli sportelli dell'apposito ufficio
con i seguenti orari:
a) lunedì- venerdì: 9,15-12,45
b) sabato: 9,15-11,45
c) lunedì e mercoledì: 15,00-16,45.
Sono possibili prenotazioni secondo le modalità illustrate nella guida
dei servizi della Biblioteca.
TITOLO
XII - Prestito
ART.
50 Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza
la disponibilità e la circolazione di documenti a livello locale,
nazionale ed internazionale.
ART. 51
1. Requisiti e modalità per l'ammissione al prestito: a) compimento
del 18° anno di età; b) esibizione di un documento d'identità
valido; c) consegna di due fotografie uguali; d) documentazione di residenza
nella Regione Campania. Possono inoltre essere ammessi al servizio di
prestito, pur non essendo residenti nella regione in cui ha sede la
Biblioteca, per periodi limitati di tempo:
e) i cittadini italiani, dello Stato della Città del Vaticano
e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini dei paesi
aderenti alla Comunità Europea in grado di documentare le proprie
necessità di studio o di ricerca e il proprio domicilio anche
se temporaneo;
f) cittadini dei paesi extra-comunitari che, oltre alla documentazione
di cui al punto e), siano in possesso della certificazione attestante
il periodo di soggiorno e della presentazione di un'autorità
diplomatica o di una istituzione culturale.
2. Agli utenti del servizio di prestito è rilasciata una tessera
munita di fotografia recante gli estremi del documento esibito, che
ha validità annuale, rinnovabile, da presentarsi ad ogni richiesta.
ART. 52
1. L'utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente
eventuali cambi di residenza o domicilio.
2. È vietato all'utente prestare i documenti ricevuti in prestito.
3. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti è sospeso
o escluso dal servizio.
ART. 53
1. Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si attua
tra biblioteche che accettano i vantaggi e gli oneri della reciprocità
e si impegnano a rispettare le norme che regolano il servizio. Le richieste
sono inoltrate mediante l'apposito modulo (mod. 27).
2. L'uso diretto di documenti ricevuti in prestito interbibliotecario
è consentito solo previa autorizzazione preliminare della biblioteca
prestante. La biblioteca ricevente resta, comunque, responsabile della
buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti ricevuti.
3. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono essere
coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell'utente, a norma
delle disposizioni vigenti in Italia e all'estero.
4. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario devono
essere riassicurati presso una società assicuratrice anche per
il prestito interbibliotecario internazionale.
5. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale e internazionale
sono a carico dell'utente.
6. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del
D.PR. 417/95, ed avverrà con le modalità di cui alla L.
14/1/1993 n. 4 e ai relativi regolamento di attuazione e tariffario.
ART. 54
1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio documentario
della Biblioteca. Esso viene erogato secondo le disposizioni dell'art.
50, comma secondo, del D.P.R. 417/95.
È di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
a) sottoposto a vincoli giuridici; b) soggetto a particolari tecniche
di protezione; c) in precario stato di conservazione; d) periodico,
sia in fascicoli sciolti che rilegato; e) miscellaneo legato in volume;
f)di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie,
i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza
bibliografica, in rapporto alla specificità ed integrità
delle raccolte.
3. Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si attua
esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto delle norme di tutela.
Per i manoscritti, in particolare, è obbligatorio osservare tutte
le norme previste per la loro consultazione.
4. Le biblioteche pubbliche e statali hanno facoltà di ricevere
in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente
ai proprietari, manoscritti od altro materiale di pregio appartenente
a privati, persone fisiche o istituzioni. In questo caso è obbligatoria
la stipula di una polizza assicurativa a spese del proprietario dei
documenti o del richiedente gli stessi.
ART. 55
1. Il prestito diretto si richiede compilando, in duplice copia, l'apposito
modulo (mod. 26).
2. Il prestito interbibliotecario nazionale si richiede compilando,
in triplice copia, un modulo (mod. 27).
3. Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del direttore della Biblioteca,
a ciascun utente non si possono prestare contemporaneamente più
di due documenti, per un massimo di quattro unità.
4. Ciascuna biblioteca, di regola, può dare in prestito interbibliotecario
al medesimo istituto documenti fino ad un massimo di quindici unità,
e materiale manoscritto raro o di pregio fino ad un massimo di quattro
unità.
5. Il prestito interbibliotecario internazionale si effettua sulla base
degli accordi con i singoli Stati per l'espletamento del servizio e
per l'utilizzo della relativa modulistica.
6. La richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata
da apposita normativa.
ART. 56
1. L'addetto al prestito deve controllare l'integrità, lo stato
di conservazione del documento e le particolarità di rilevante
interesse dell'esemplare, nonché eventuali allegati. Tali elementi
unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che
non incidano sulla conservazione del documento richiesto e ne consentano
quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali ed
alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui rispettivi moduli (mod.
26 e 27).
2. All'atto della consegna del documento, il richiedente firmala relativa
ricevuta (mod. 26 e 27) con la quale si impegna a rispettare le norme
che regolano il servizio.
Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente ad un permesso
(mod. 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio, da consegnarsi
all'uscita.
ART. 57
1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni.
2. Un documento già in prestito può essere prenotato da
altro utente.
3. In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni
il prestito può essere prolungato per un massimo di altri trenta
giorni.
4. Il direttore della Biblioteca ha la facoltà di esigere, in
qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in prestito.
5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non comprende
il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la restituzione
dei documenti.
6. Una volta l'anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni
connesse al servizio di prestito. Nei quindici giorni precedenti tale
revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti alla
Biblioteca.
ART.
58
1. All'utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto
in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, l'invito a restituirlo. Al tempo stesso l'utente è
escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta.
2. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto
in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione
che a giudizio del direttore della Biblioteca, può avvenire con
altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa
purché nella stessa completezza e di analoga veste tipografica
o, se ciò sia impossibile, al versamento di una somma, da determinarsi
dal medesimo direttore dell'Istituto, comunque non inferiore al doppio
del valore commerciale del documento stesso.
3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'invito di
cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti
dalla volontà personale, l'utente inadempiente è escluso
dalla frequenza della Biblioteca, è segnalato al Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali per l'esclusione dalle biblioteche pubbliche
statali, a norma dell'art. 41 del D.PR. 417/95, ed è denunciato
all'autorità giudiziaria.
4. Il direttore della Biblioteca può proporre l'esclusione dalla
frequenza delle biblioteche pubbliche statali anche di chi, rendendosi
responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un documento ricevuto
in prestito, lo abbia restituito o abbia altrimenti risarcito il danno.
5. Il direttore della Biblioteca può sospendere il prestito interbibliotecario
nei confronti degli istituti che si siano resi responsabili di ripetute
e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio, e deve chiedere
il risarcimento in caso di danneggiamento o mancata restituzione dei
documenti prestati.
ART. 59 Chi è stato escluso dal prestito a norma del precedente
articolo può essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto
alle formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l'esclusione.
ART. 60 La modulistica valida è quella fornita dalla Biblioteca.
ART. 61 Orari. L'Ufficio Prestito eroga i propri servizi al pubblico
nei seguenti orari:
lunedì - venerdì: ore 10,00-18,30
sabato: ore 10,00-13,00.
L'elenco delle opere escluse dal prestito è consultabile presso
lo stesso Ufficio Prestito, 1'URP e la Sala Cataloghi.
TITOLO
XIII - Dichiarazione di conformità
ART.
62 È competenza del direttore della Biblioteca rilasciare
a richiesta degli interessati dichiarazioni di conformità relative
a riproduzione di documenti posseduti dalla Biblioteca o ricevuti in
prestito da altre biblioteche.
TITOLO
XIV - Uso di locali della Biblioteca
ART.
63
1. Il direttore può concedere, ai sensi della normativa vigente,
l'uso dei locali della Biblioteca a favore di enti, associazioni, fondazioni
o privati.
2. Il canone dovuto da enti, associazioni, fondazioni, e privati per
l'uso dei locali della Biblioteca determinato ai sensi della normativa
vigente, dovrà essere corrisposto dagli interessati prima dell'inizio
dell'uso.
3. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del
D.P.R. 417/95, ed avverrà con le modalità di cui alla
L. 14/1/93 n. 4, e ai relativi regolamento di attuazione e tariffario.
TITOLO
XV
ART.
64 Il presente regolamento stabilisce ai sensi dell'art. 26 D.PR.
417/95 il calendario e l'orario di apertura, la disciplina dei servizi
al pubblico e le disposizioni di carattere generale, volte ad assicurare
il corretto funzionamento della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele
III di Napoli.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento interno si fa
riferimento alla disciplina generale del Regolamento recante norme sulle
biblioteche pubbliche statali D.P.R.
417/95 e alle norme di legge e di regolamento per l'Amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato.
È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
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